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Da luglio 2021 è necessario prestare particolare attenzione all’utilizzo della Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria per i settori industriali che non sono stati toccati dal D.L. Sostegni-bis, cioè tutti eccettuato quelli del comparto tessile.
Infatti è stata profondamente modificato il procedimento relativo al suo utilizzo, ripristinando quasi totalmente la disciplina ordinaria, prevista dal D.Lgs. n. 148 del 2015. Pertanto, per i periodi successivi a giugno 2021 sarà nuovamente necessario:
– avviare il procedimento di consultazione sindacale preventivamente rispetto all’inizio della riduzione di orario/sospensione (non è più possibile avviarlo dopo l’inizio della CIGO);
– effettuare la domanda entro 15 giorni dall’inizio della riduzione di orario/sospensione (non è più possibile quindi entro la fine del mese successivo a quello di inizio della CIGO);
– redazione della relazione tecnica circa le situazioni che hanno portato all’intervento della CIGO (non è più prevista l’esenzione).
Invece, in continuità con la normativa emergenziale, non è previsto il pagamento della contribuzione addizionale sulle ore di CIGO effettivamente effettuate.
Si noti che quanto sopra è suscettibile di semplificazione in base a chiarimenti emanati dagli enti competenti, ad oggi non ancora forniti. Ad ogni modo non ci sono modifiche per quanto riguarda le CIGO per eventi oggettivamente non evitabili, come quelle per maltempo.