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In attesa dell’assegno unico arriva l’assegno ponte

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ll D.L. n. 79/2021, con riferimento al periodo 1° luglio – 31 dicembre 2021, ha introdotto un assegno temporaneo, c.d. assegno “ponte”, destinato alle famiglie con figli minori che non hanno diritto agli assegni per il nucleo familiare (ANF).

Requisiti e ambito di applicazione
L’assegno “ponte” spetta ai nuclei familiari, con figli minori di 18 anni, inclusi i figli minori adottati e in affido preadottivo, nello specifico:
– ai nuclei familiari di lavoratori autonomi e ai nuclei ove sono presenti soggetti in stato di inoccupazione;
– a coloro che beneficiano degli assegni familiari di cui al D.P.R. n. 797/1955, cioè coltivatori diretti, coloni, mezzadri e titolari di pensione da lavoro autonomo;
– ai nuclei che non beneficiano dell’assegno per il nucleo familiare, di cui al DL n. 69/1988, in assenza di uno o più requisiti di legge.

Requisiti del richiedente:
1. essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’UE, o un suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all’UE in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale;
2. essere soggetto al pagamento dell’importo sul reddito in Italia;
3. essere residente e domiciliato i Italia con figli a carico fino al compito del 18° anno d’età;
4. essere residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale;
5. essere in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità al momento di presentazione della domanda.

Misura dell’assegno temporaneo
L’importo mensile dell’assegno temporaneo spettante al nucleo familiare è determinato sulla base del proprio Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE). L’assegno spetta dal primo giorno del mese di presentazione della domanda ed è differenziato in base al numero di figli minori presenti nel nucleo, distinguendo nuclei con uno o due figli minori e nuclei con tre o più figli minori ed è quantificato in misura inversamente proporzionale all’ISEE stesso. In particolare:
– fino alla soglia pari a 7000 euro di ISEE, gli importi spettano in misura piena, vale a dire pari a 167,5 euro per ciascun figlio in caso di nuclei con uno o due figli, ovvero a 217,8 euro per figlio in caso di nuclei numerosi;
– è prevista una soglia massima pari a 50.000 euro di ISEE, oltre la quale la misura non spetta.

Gli importi sono maggiorati di 50 euro per ciascun figlio minore disabile presente nel nucleo; ciò a prescindere dal grado di disabilità del minore come individuato ai fini ISEE (medio, grave e non autosufficiente).

Compatibilità con altre misure
L’assegno “ponte” è compatibile con:
– il Reddito di cittadinanza di cui al DL n. 4/2019;
– la fruizione di eventuali altre misure in denaro a favore dei figli a carico erogate dalle Regioni, dalle Province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali;
– in attesa dell’attuazione della Legge n. 46/2021, con l’assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori, l’assegno di natalità, il premio alla nascita, il Fondo di sostegno alla natalità, le detrazioni fiscali previste dall’articolo 12, commi 1, lettera c), e 1-bis, del TUIR e gli assegni familiari previsti dal DPR. n. 797/1995.

Presentazione della domanda, decorrenza e corresponsione
La domanda di assegno temporaneo va presentata, di norma, dal genitore richiedente, entro e non oltre il 31 dicembre 2021, in modalità telematica all’INPS ovvero presso gli Istituti di patronato.

Per le domande presentate:
– entro il 30 settembre 2021, saranno corrisposte le mensilità arretrate a partire dal mese di luglio 2021;
– dopo il 30 settembre 2021, la decorrenza della misura corrisponderà al mese di presentazione della domanda.

L’importo di assegno temporaneo spettante è corrisposto mediante:
– accredito su rapporti di conto dotati di IBAN, area SEPA, intestati al richiedente e abilitati a ricevere bonifici;
– bonifico domiciliato al richiedente presso lo sportello postale;
– accredito sulla carta, per il nuclei familiari beneficiari di Reddito di cittadinanza.