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La Legge di Bilancio 2021 ha prorogato anche per l’anno 2021 il congedo obbligatorio retribuito a favore del padre lavoratore dipendente.
1. A chi spetta. Il congedo spetta al lavoratore esclusivamente di sesso maschile in caso di nascita o adozione di un figlio nel corso del 2021.
2. Diritto ad assentarsi dal lavoro. Il congedo obbligatorio è utilizzabile dal lavoratore padre per i figli nati, adottati o affidati dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021 nella misura di 10 giorni lavorativi entro 5 mesi dalla nascita o dall’adozione.
Oltre al congedo obbligatorio, anche per l’anno 2021, è prevista la possibilità per il padre lavoratore di usufruire di un congedo facoltativo nella misura di 1 giorno ulteriore previo accordo con la madre e in sostituzione di una giornata di congedo di maternità spettante a questa.
Le giornate di congedo, sia obbligatorio che facoltativo, non possono essere frazionate a ore.
Per i figli nati, affidati o adottati nel corso del 2020, nel caso in cui i 5 mesi successivi all’evento ricadano nei primi mesi del 2021, il padre lavoratore a diritto al congedo nella misura di 7 giorni.
3. Trattamento economico. Per i giorni di congedo obbligatorio e facoltativo, al lavoratore padre spetta un’indennità giornaliera a carico INPS pari al 100% della retribuzione media globale giornaliera.
Questa verrà anticipata dal datore di lavoro, salvo successivo conguaglio con i contributi e le somme dovute all’Istituto previdenziale (come ad esempio la malattia).
4. Modalità di fruizione. Per usufruire del congedo, sia obbligatorio che facoltativo, il padre è tenuto a comunicare al datore di lavoro, in forma scritta, con almeno 15 giorni di preavviso, i giorni di assenza. Non c’è alcuna domanda da presentare all’INPS.
ATTENZIONE: esclusivamente in caso di congedo facoltativo, il lavoratore dovrà allegare alla sua domanda la dichiarazione della madre da cui si evince che la stessa non intende fruire del congedo di maternità per un giorno.
In allegato il modello fac-simile della richiesta da parte del padre.