Entro il 31 gennaio di ogni anno, le aziende utilizzatrici devono comunicare alle organizzazioni sindacali le informazioni relative ai contratti di somministrazione di lavoro conclusi nell’anno precedente.
L’obbligo riguarda tutti i contratti di somministrazione, indipendentemente dalla loro durata o dal numero di lavoratori coinvolti.
📄 Quali dati devono essere comunicati
La comunicazione annuale deve contenere i seguenti elementi:
- numero dei contratti di somministrazione di lavoro stipulati
- durata di ciascun contratto
- numero dei lavoratori somministrati, distinto per ogni contratto
- qualifica dei lavoratori interessati
Non è richiesta l’indicazione dei nominativi, ma esclusivamente i dati aggregati.
📬 Modalità di comunicazione
La normativa richiede la forma scritta e l’utilizzo di un mezzo che consenta di dimostrare l’avvenuto adempimento.
La PEC rappresenta il canale più semplice e sicuro, in quanto permette di avere prova certa dell’invio e della ricezione della comunicazione.
📘 Registrazione dei lavoratori nel Libro Unico del Lavoro
Si ricorda inoltre che, a prescindere dalla comunicazione annuale, l’inizio e la fine di ogni missione di somministrazione devono essere obbligatoriamente registrati nel Libro Unico del Lavoro (LUL).
Questo adempimento riguarda ogni singolo lavoratore somministrato.

⚠️ Sanzioni per gli inadempimenti
In caso di controlli ispettivi, sono previste le seguenti conseguenze:
- Mancata comunicazione annuale alle organizzazioni sindacali
Sanzione amministrativa da 250 a 1.250 euro - Omessa registrazione del lavoratore somministrato nel LUL
Non è immediatamente sanzionata, ma in caso di ispezione può essere impartita una diffida amministrativa. Se la diffida non viene ottemperata, è prevista una sanzione da 500 a 3.000 euro
🛠️ Come adempiere in modo semplice
Per evitare dimenticanze e sanzioni, il nostro consiglio è di inviarci i contratti di somministrazione già al momento della stipula
lo studio provvederà
- alla registrazione dei lavoratori nel Libro Unico del Lavoro
- alla predisposizione della comunicazione annuale, che verrà trasmessa in prossimità della scadenza
Se invece non ci hai comunicato i dati dei lavoratori interinali nel corso dell’anno, puoi farlo anche ora. In tal caso, ti forniremo un tracciato dati non vincolante, da compilare e sottoscrivere a cura del titolare o legale rappresentante. Per maggiore semplicità, il documento può essere restituito direttamente allo studio, che si occuperà dell’invio alle organizzazioni sindacali competenti.
📌 Hai dubbi o vuoi verificare se sei in regola?
Contattaci per un controllo rapido della tua situazione: prevenire è sempre meglio che sanare.